(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
                   Ambito delle funzioni consolari 
 
I funzionari consolari: 
 
   1 -  Proteggono,  nello  Stato  di  residenza,  i  diritti  e  gli
interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi  dei
propri cittadini comprese le persone  giuridiche;  favoriscono  nelle
diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le Parti Contraenti nei
settori  commerciale,  economico,  turistico,  sociale,  scientifico,
culturale e  tecnologico,  nonche'  quelle  in  materia  marittima  e
dell'aviazione civile. 
   2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio  nei  loro  contatti
con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con  tutti  i
mezzi leciti nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza
su qualsiasi fatto che abbia recato pregiudizio  agli  interessi  dei
cittadini dello Stato di invio o che  riguardi  incidenti  occorsi  a
detti cittadini. 
   3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti
nello Stato di residenza, le  misure  necessarie  per  assicurare  la
rappresentanza legale nei cittadini dello Stato di invio di fronte ai
tribunali o alle altre Autorita' dello Stato  di  residenza,  nonche'
adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti  e  degli
interessi di detti cittadini quando questi,  essendo  assenti  o  per
altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i  propri  diritti
ed interessi. 
   4 -  Si  informano  con  ogni  mezzo  lecito  sulle  condizioni  e
sull'evoluzione  della  vita   commerciale,   economica,   turistica,
sociale,  scientifica,  tecnologica  e  culturale  dello   Stato   di
residenza; presentano allo Stato di invio relazioni riguardanti detti
argomenti  e  forniscono  ogni  informazione   utile   alle   persone
interessate.