Articolo 37 Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione; b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.