(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
         Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza 
 
   Nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  i  funzionari  consolari
possono rivolgersi: 
 
a) alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione; 
b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se  e
   nella  misura  in  cui  cio'  e'  consentito  dalle   leggi,   dai
   regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza,  oppure
   dagli accordi internazionali rilevanti.