(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
                     Registrazioni dei cittadini 
 
   I funzionari consolari hanno diritto,  nell'ambito  della  propria
circoscrizione consolare: 
 
a) di  procedere  alla  registrazione  dei  propri  cittadini  ed   a
   rilasciare  loro  i  relativi  documenti.  Possono  richiedere  la
   collaborazione delle Autorita' competenti dello Stato di residenza
   per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di  detto
   Stato, dati statistici  riguardanti  i  loro  cittadini  residenti
   nella circoscrizione consolare; 
b) di  pubblicare  attraverso  la  stampa,  avvisi  diretti  ai  loro
   cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti  provenienti
   dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali  avvisi,  atti  e
   documenti concernano un servizio nazionale.