Articolo 38 Registrazioni dei cittadini I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorita' competenti dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i loro cittadini residenti nella circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernano un servizio nazionale.