Articolo 39 Passaporti e visti I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare: a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolati italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) i visti ed altri documenti appropriati.