(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
                         Passaporti e visti 
 
   I funzionari consolari hanno  diritto  di  rilasciare,  rinnovare,
modificare o annullare: 
 
a) i passaporti o gli altri titoli di  viaggio  dei  cittadini  dello
   Stato d'invio. I funzionari consolati italiani hanno il diritto di
   rilasciare documenti di viaggio anche per  i  cittadini  di  altri
   Stati membri dell'Unione Europea; 
b) i visti ed altri documenti appropriati.