(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
               Cooperazione in materia di cittadinanza 
 
   1 - I funzionari consolari dello Stato d'invio  cooperano  con  le
competenti autorita' dello Stato di residenza su richiesta di  queste
ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle  persone  che
non possiedono un passaporto od altro documento di  riconoscimento  e
che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere  cittadini
dello Stato d'invio. 
   2 - Qualora si accerti che le persone  interessate  possiedano  la
cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari  rilasciano,
senza ritardo, un passaporto o documento di viaggio a queste persone.