(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
                     Notifica di atti giudiziari 
 
   I funzionari  consolari  hanno  il  diritto  di  trasmettere  atti
giudiziari o extra-giudiziari destinati  ai  propri  cittadini  e  di
eseguire, in materia  civile  e  commerciale,  commissioni  rogatorie
relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra
le Parti Contraenti della presente Convenzione o, in mancanza di tali
accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello
Stato di residenza.