Articolo 41 Notifica di atti giudiziari I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari o extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra le Parti Contraenti della presente Convenzione o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.