Articolo 42 Legalizzazione e autentica di documenti I funzionari consolari hanno diritto di: a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza; b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio; c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.