(Convenzione - art. 42)
                             Articolo 42 
               Legalizzazione e autentica di documenti 
 
I funzionari consolari hanno diritto di: 
 
a) legalizzare  le  firme  apposte  sui  documenti  rilasciati  dalle
   Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di invio  o  dello
   Stato di residenza; 
b) ricevere qualsiasi dichiarazione,  formare  atti,  autenticare  le
   firme, certificare o  tradurre  documenti  quando  questi  atti  o
   formalita' sono richiesti dalle  leggi  o  dai  regolamenti  dello
   Stato d'invio; 
c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato  dalle  Autorita'  o
   dai funzionari dello Stato di invio o dello  Stato  di  residenza,
   purche'  le  leggi  ed  i  regolamenti  di  quest'ultimo  non   lo
   impediscano.