Articolo 43 Efficacia degli alti e documenti consolari - Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonche' la loro traduzione effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.