(Convenzione - art. 43)
                             Articolo 43 
             Efficacia degli alti e documenti consolari 
 
   - Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un
funzionario  consolare  nonche'  la  loro  traduzione  effettuata   o
certificata  da  un  funzionario  consolare,  hanno  nello  Stato  di
residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati
formati,  certificati,  autenticati  o   tradotti   dalle   Autorita'
competenti dello Stato di residenza, purche' siano  state  rispettate
le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.