(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
   Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali 
 
- I funzionari consolari possono: 
 
a) rilasciare gli estratti e le copie  di  ogni  documento,  da  essi
   formato nei limiti della loro competenza; 
b) ricevere dichiarazioni o rilasciare  certificati  richiesti  dalla
   legislazione dello Stato d'invio o dello  Stato  di  residenza,  a
   meno che quest'ultimo non vi si opponga; 
c) rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri  documenti
   simili,  compatibilmente  con  la  legislazione  dello  Stato   di
   residenza; 
d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i  diritti,  gli
   obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; 
e) compiere le formalita' relative alla partecipazione dei  cittadini
   dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;
   f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla  legislazione  dello
   Stato d'invio in materia di cittadinanza.