Articolo 44 Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali - I funzionari consolari possono: a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza; b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; c) rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza; d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; e) compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.