(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
                            Atti notarili 
 
   - Nella  loro  circoscrizione  consolare  i  funzionari  consolari
possono redigere, in forma notarile: 
 
a) gli atti ed  i  contratti  stipulati  tra  cittadini  dello  Stato
   d'invio  nonche'  atti  unilaterali  di  questi  ultimi,  che  non
   riguardino la costituzione, la  modifica  o  il  trasferimento  di
   diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; 
b) gli atti ed i  contratti,  qualunque  sia  la  cittadinanza  delle
   parti,  concernenti  beni  situati  sul  territorio  dello   Stato
   d'invio,  o  che  sono  destinati  a  produrre  effetti  in  detto
   territorio; 
c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; 
d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.