(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
                       Atti dello stato civile 
 
- I funzionari consolari hanno il diritto di: 
 
a) redigere, registrare e trasmettere gli atti di  stato  civile  dei
   cittadini dello Stato d'invio; 
b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti,  a  condizione  che  i
   futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno  essere
   informate  in  merito  le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di
   residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; 
c) ricevere gli atti relativi ai  consensi  necessari  al  matrimonio
   qualunque sia la  nazionalita'  delle  persone  alle  quali  viene
   richiesto tale consenso; 
d) trascrivere o annotare, sulla base di  una  decisione  giudiziaria
   con valore esecutivo  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato
   d'invio, gli atti  di  scioglimento  di  un  matrimonio  contratto
   davanti a loro. 
 
   2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano
le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed
ogni altra formalita' prevista  dalla  legislazione  dello  Stato  di
residenza.