Articolo 46 Atti dello stato civile - I funzionari consolari hanno il diritto di: a) redigere, registrare e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalita' delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. 2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.