(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
                              Depositi 
 
   - I funzionari consolari hanno diritto  di  ricevere  in  deposito
somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di
qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato  d'invio  o  per
loro conto. Detti depositi possono essere esportati  dallo  Stato  di
residenza solo in conformita' delle leggi e dei  regolamenti  vigenti
in  quest'ultimo.  Questi  depositi  non  beneficiano  dell'immunita'
prevista all'art. 12 della presente Convenzione.