Articolo 47 Depositi - I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'art. 12 della presente Convenzione.