(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
          Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio 
 
   1 - I  funzionari  consolari  sono  liberi  di  comunicare  con  i
cittadini dello Stato d'invio e  di  recarsi  presso  i  medesimi.  I
cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di  comunicare
con i funzionari consolari e recarsi presso gli stessi. 
   2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno,
se  necessario  e  per  quanto  possibile,  la  comunicazione  tra  i
funzionari consolari ed i cittadini  dello  Stato  di  invio  che  si
trovano nel territorio dello  Stato  di  residenza,  e,  in  caso  di
catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti  funzionari
nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.