(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
     Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti 
 
   I - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere  informato
dalle Autorita' dello Stato di residenza se un cittadino dello  Stato
d'invio e' arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione
preventiva o a qualunque altra forma  di  detenzione,  nonche'  della
natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti  e
del luogo di detenzione, entro un termine massimo  di  due  giorni  a
partire dal giorno  in  cui-  detto  cittadino  e'  stato  arrestato,
detenuto in prigione,  o  sottoposto  a  detenzione  preventiva  o  a
qualunque altra forma di privazione della sua liberta'. Le  Autorita'
dello Stato di residenza dovranno  trasmettere  tempestivamente  ogni
comunicazione  indirizzata  all'Ufficio   consolare   dalla   persona
arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione  preventiva
o a qualunque altra  forma  di  privazione  della  sua  liberta'.  Le
Autorita' dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei
suoi diritti ai sensi del presente comma. 
   2 - I funzionari consorati hanno il diritto di recarsi  presso  un
cittadino  dello  Stato  d'invio  posto  in  stato  di  arresto,   di
detenzione, in  prigione,  di  detenzione  preventiva  o  soggetto  a
qualsiasi altra forma di privazione della sua liberta'; essi hanno il
diritto di incontrare tale cittadino e di intrattenersi con lui nella
lingua da lui scelta e comunicare per corrispondenza con  lo  stesso.
L'autorizzazione a visitare e a comunicare  con  il  cittadino  dello
Stato d'invio eaccordata ai funzionari consolari, nel termine massimo
di 5 giorni a partire  dal  giorno  in  cui  il  cittadino  e'  stato
arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione  preventiva
o a qualunque altra forma di privazione della sua liberta'. 
   3 -  I  diritti  previsti  nel  presente  articolo  devono  essere
esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato  di
residenza restando inteso tuttavia che  queste  leggi  e  regolamenti
devono permettere la piena realizzazione  dei  fini  per  i  quali  i
diritti sono concessi in virtu' del presente articolo, e a condizione
che l'interessato non vi si opponga espressamente.