(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
       Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare 
 
   Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare  viene  ammesso,
anche a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato
di residenza e'  tenuto  ad  informare  immediatamente  le  Autorita'
competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad
assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il  Capo
dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie  funzioni  nonche'
beneficiare  del  trattamento  previsto  dalle   disposizioni   della
presente Convenzione.