(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
               Protezione dei minori e degli incapaci 
 
   1  -   Le   Autorita'   dello   Stato   di   residenza   informano
tempestivamente  i   funzionari   consolari   dello   Stato   d'invio
dell'esistenza di ogni  situazione  relativa  a  minori  o  incapaci,
cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria  la  designazione
di un tutore o di un curatore. 
   2  -  I  funzionari  consolari  hanno  il  diritto   di   ricevere
dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli  interessi
dei minori e delle altre  persone  incapaci,  cittadini  dello  Stato
d'invio, ed a tal fine, qualora  necessario,  possono,  conformemente
alla legislazione  dello  Stato  di  residenza  ed  alle  Convenzioni
internazionali in vigore tra le  Parti,  adottare  provvedimenti  per
nominare i  tutori  o  i  curatori  di  tali  persone  e  controllare
l'esercizio del loro mandato. 
   3  -  I  funzionari  consolari   possono   anche   richiedere   la
collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al
fine di rendere possibile il ritorno  di  tali  persone  nello  Stato
d'invio.