(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
                       Decesso ed altre misure 
 
   1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello  Stato  d'invio  nel
territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo
Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare. 
   2 - Qualora l'Ufficio  consolare,  informato  del  decesso  di  un
proprio cittadino, lo richieda, le Autorita' competenti  dello  Stato
di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno
in grado di raccogliere per poter predisporre l'inventario  dei  beni
successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione. 
   3 - I funzionari consolari dello Stato d'invio possono  richiedere
alle Autorita'  competenti  dello  Stato  di  residenza  di  adottare
immediatamente  le  misure   necessarie   per   la   salvaguardia   e
l'amministrazione dei beni successori lasciati nel  territorio  dello
Stato di residenza. 
   4  -  Il  funzionario   consolare   puo'   prestare   la   propria
collaborazione  direttamente  o  tramite  un  proprio  delegato,  per
l'esecuzione dei provvedimenti  previsti  al  comma  3  del  presente
articolo. 
   5. - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente
o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario  consolare  dello
Stato d'invio sara' invitato dalle autorita' dello stato di residenza
ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione  dei  sigilli
nonche' alla predisposizione dell'inventario. 
   6 -  Se  dopo  il  completamento  delle  procedure  relative  alla
successione sul territorio dello Stato di residenza,  i  beni  mobili
della successione o provento della vendita di beni mobili o  immobili
spettano ad un erede o ad un  avente  causa  o  legatario,  cittadino
dello Stato d'invio che non risieda nel  territorio  dello  Stato  di
residenza e non abbia designato un mandatario che lo  rappresenti,  i
beni suddetti o  il  provento  della  loro  vendita  vengono  rimessi
all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: 
 
a) sia provata la qualita' di erede, avente causa o legatario; 
b) gli  organi  competenti  abbiano  autorizzato,  se  del  caso,  il
   trasferimento dei  beni  successori  o  dei  proventi  della  loro
   vendita; 
c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti
   nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza; 
d) i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 
 
   7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che  si
trovi temporaneamente sul territorio dello  Stato  di  residenza  gli
effetti personali e le somme di denaro lasciati dai de cuius, che non
siano reclamati da un erede presente o rappresentato  nel  territorio
dello Stato di  residenza,  devono  essere  consegnati  senza  alcuna
formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio per  assicurarne
la custodia e definire la destinazione,  fatta  riserva  del  diritto
delle Autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza
di sequestrarli nell'interesse della  giustizia.  L'esportazione  dei
beni personali ed il trasferimento di somme  di  denaro  deve  essere
effettuato in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza.