(Convenzione - art. 52)
                             Articolo 52 
                        Assistenza alle navi 
 
   1 - Quando una nave dello Stato d'invio si trova  in  porto  dello
Stato di residenza, il Comandante ed i membri  dell'equipaggio  hanno
diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio  Consolare  nella  cui
circoscrizione e' situato il porto; questi ha diritto di svolgere  in
piena  liberta'  le  funzioni  previste  dall'art.  36  senza  alcuna
ingerenza da parte delle Autorita'  dello  Stato  di  residenza.  Per
l'esercizio delle  sue  funzioni,  il  Capo  dell'Ufficio  consolare,
accompagnato, se lo desidera, da uno  o  piu'  membri  del  personale
consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa  e'  stata
ammessa alla libera pratica. 
   2  -  Fatta  riserva  delle  disposizioni  di  qualsiasi   accordo
marittimo stipulato tra la  Repubblica  Italia  e  la  Repubblica  di
Moldova. il comandate e  i  membri  dell'equipaggio  possono  recarsi
nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,  ed
a tal fine verra' concesso loro, se del  caso,  un  salvacondotto  da
parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali Autorita'  vi
si oppongono per  il  motivo  che  gli  interessati  si  troverebbero
nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della  sua
partenza, dette Autorita' devono informare  immediatamente  l'Ufficio
consolare competente. 
   3 - Il Capo dell'ufficio  consolare  puo'  domandare  l'assistenza
delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione  relativa
all'esercizio delle funzioni previste dal  presente  articolo:  dette
Autorita' forniscono tale assistenza a  meno  che  esse  non  abbiano
valide ragioni di rifiutaria motivatamente in ciascun caso specifico.