(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
Poteri  del  funzionario  consolare  relativi  alla  nave   ed   all'
                             equipaggio 
    

 I funzionari consolari, nei  riguardi  di  una  nave  dello  Stato
d'invio ed in conformita' della legislazione di  quest'ultimo,  hanno
il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare
   territoriale, nel porto o  nelle  acque  interne  dello  Stato  di
   residenza, nonche' la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e  qualsiasi  membro  dell'equipaggio
   della nave;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione
   della nave;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i  documenti  che
   consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e  rinnovare  i  documenti  speciali  riguardanti  i
   marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello  Stato  di
   invio;
g) di adottare tutte le misure necessarie  per  l'arruolamento  e  lo
   sbarco del comandante nonche' per l'assunzione  e  lo  sbarco  dei
   membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare o sottoscrivere dichiarazioni  e  ogni  altro
   documento previsto dalle leggi o regolamenti dello Stato di  invio
   relativamente alla nazionalita', alla  proprieta',  alle  garanzie
   reali, allo stato della nave ed alla sua gestione;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento  dell'ordine
   e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandate, gli ufficiali ed  i
   membri dell'equipaggio, relative alle  paghe  e  al  contratto  di
   ingaggio;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza
   medica, compresi il  ricovero  ospedaliero  ed  il  rimpatrio  del
   comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri  cittadini
   dello Stato d'invio;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o  di  morte  formati  dal
   comandante al bordo della nave nel corso del  viaggio,  nonche'  i
   testamenti da lui formati o ricevuti;
m) di  prestare  aiuto  ed  assistenza  al  comandante  o  ai  membri
   dell'equipaggio della nave nei  loro  rapporti  con  le  Autorita'
   amministrative e giudiziarie dello Stato di residenza, ed  a  tale
   fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un  legale  o
   di  qualsiasi  altra  persona  che  agisca  da  interprete  o   da
   rappresentante legale di fronte alle Autorita' giudiziarie;
n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi  delle
   leggi  e  regolamenti  vigenti  nello  Stato  d'invio  in  materia
   marittima;
o) di compiere gli atti d'inventario  e  tutte  le  altre  operazioni
   necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti  di  qualsiasi
   natura lasciati da cittadini  dello  Stato  d'invio,  marittimi  o
   passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima
   del suo arrivo nel porto;
p) di ricevere dichiarazioni e  formare  documenti  prescritti  dalle
leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la  cancellazione
della registrazione di una nave dello Stato d'invio.