(Convenzione - art. 54)
                             Articolo 54 
               Repressione dei reati commessi a bordo 
 
   Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra  la
Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  di  Moldova,  le   autorita'
giudiziarie dello  Stato  di  residenza  non  possono  esercitare  la
propria giurisdizione sia a terra, sia a  bordo  di  una  nave  dello
Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di: 
 
a) reati commessi da o ai  danni  di  un  cittadino  dello  Stato  di
   residenza, oppure da o ai danni di una  persona  che  non  sia  il
   comandante o un membro dell'equipaggio; 
b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del  porto
   o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di  residenza  in
   materia  di  sicurezza   dello   Stato,   di   sanita'   pubblica,
   d'immigrazione   ed   in   particolare   per    quanto    riguarda
   l'immigrazione irregolare, di salvaguardia  della  vita  umana  in
   mare, di dogana o di inquinamento delle acque; 
c) reati  punibili,  ai  sensi  della  legislazione  dello  Stato  di
   residenza, con una pena restrittiva della liberta' la  cui  durata
   minima e' di cinque anni. Negli altri casi le  Autorita'  suddette
   possono intervenire solo  su  richiesta  o  con  il  consenso  del
   funzionario consolare; 
d) reati in materia di traffico illecito di armi, di  stupefacenti  e
   di sostanze psicotrope.