(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
                  Giurisdizione a bordo della nave 
 
   1 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono  intervenire
in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se  non
su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in
caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con  il  consenso
del comandante della nave. 
   2 -  Le  Autorita'  dello  Stato  di  residenza,  a  meno  che  il
Comandante o il  Capo  dell'Ufficio  consolare  lo  richiedano  o  vi
consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta  a
bordo della nave, salvo che sia necessario per il mantenimento  della
tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della  sanita'  o  della
sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere  i  disordini
in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 
   3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art.  54  della
presente Convenzione, le Autorita' dello Stato di residenza intendono
procedere all'arresto o all'interrogatorio  di  una  persona  che  si
trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico
o  ad  un'inchiesta  ufficiale  a  bordo,  dette  Autorita'  dovranno
avvisare il funzionario consolare competente, affinche' questi  possa
assistere alle visite,  alle  investigazioni,  ai  sequestri  o  agli
arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto,
hanno il diritto di informare il funzionario consolare competente, in
modo da permettere a tale funzionario  o  al  suo  rappresentante  di
assistere a queste visite, inchieste,  sequestri  o  arresti.  Se  il
funzionario consolare non e' presente o non  e'  rappresentate,  egli
deve ricevere dalle Autorita'  dello  Stato  di  residenza  tutte  le
informazioni sui fatti in questione. Analoga  procedura  deve  essere
seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio
siano stati richiesti di fare dichiarazioni  dalle  locali  Autorita'
giudiziarie ed amministrative. Tuttavia,  in  caso  di  flagranza  di
reato,  le  Autorita'  dello  Stato  di  residenza  informeranno  per
iscritto il funzionario consolare  dei  provvedimenti  d'urgenza  che
hanno dovuto essere adottati. 
   4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne'
alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita'  pubblica,
l'ammissione  degli  stranieri  ed  il  controllo   dei   certificati
internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico
in virtu' di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita'
giudiziarie dello Stato di residenza.