Articolo 55 Giurisdizione a bordo della nave 1 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante della nave. 2 - Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo della nave, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art. 54 della presente Convenzione, le Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinche' questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di informare il funzionario consolare competente, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e' rappresentate, egli deve ricevere dalle Autorita' dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorita' giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico in virtu' di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dello Stato di residenza.