Articolo 56 Avaria, incaglio e naufragio della nave 1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per preservare la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e gli altri oggetti a bordo. 2 - In tal caso le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione delle vite delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorita' dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza che esse adottino o continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave. 3 - Quando una nave naufraga ed oggetti parte di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare e' autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario della nave, tutte le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformita' della legislazione dello Stato di residenza. 4 - Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave in avaria, naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo dello Stato di residenza. 5 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave in avaria, naufragata o incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza. 6 - I funzionari consolari sono altresi' autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza dovranno informare al piu' presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti. 7 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.