(Convenzione - art. 56)
                             Articolo 56 
               Avaria, incaglio e naufragio della nave 
 
   1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia
o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque
territoriali o nelle acque  interne  dello  Stato  di  residenza,  le
Autorita' competenti di detto Stato devono informare al  piu'  presto
l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate
per preservare la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico  e  gli
altri oggetti a bordo. 
   2 - In tal caso le Autorita' dello Stato di residenza sono  tenute
ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della
nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri
oggetti a bordo, per la protezione delle vite delle persone a  bordo,
e per impedire o reprimere  eventuali  saccheggi  o  disordini  sulla
nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti  facenti
parte della nave o del suo carico e che  sono  stati  separati  dalla
nave. Le Autorita' dello Stato di residenza  presteranno  inoltre  ai
funzionari consolari  tutta  l'assistenza  necessaria  per  qualsiasi
misura  da  adottare  in  seguito  all'avaria,  all'incaglio   o   al
naufragio. I funzionari consolari  hanno  diritto  di  chiedere  alle
Autorita' dello Stato di residenza che esse adottino o continuino  ad
adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione  con
il comandante della nave. 
   3 - Quando una nave naufraga ed oggetti parte di tale nave  o  del
suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza  o
in prossimita' di esso o vengono trasportati in  un  porto  di  detto
Stato e ne' il proprietario della nave  o  del  carico,  ne'  un  suo
rappresentante,  ne'  gli  assicuratori,  ne'  il   comandante   sono
presenti, ne' possono comunque  adottare  disposizioni  per  la  loro
conservazione o destinazione, il funzionario consolare e' autorizzato
ad adottare, in qualita' di  rappresentante  del  proprietario  della
nave, tutte le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe  preso
agli stessi fini  se  fosse  stato  presente,  in  conformita'  della
legislazione dello Stato di residenza. 
   4 - Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere  percepita
dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da
una nave in avaria, naufragata o incagliata  o  che  fanno  parte  di
essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo
dello Stato di residenza. 
   5 - Le Autorita' dello Stato di residenza  non  possono  percepire
alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma
precedente, per quanto riguarda  la  nave  in  avaria,  naufragata  o
incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione  di
analoga natura e  di  analogo  importo  che  sarebbero  percepite  in
circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza. 
   6 - I funzionari consolari sono altresi' autorizzati  ad  adottare
le misure previste dal comma 3 del  presente  articolo  nel  caso  di
oggetti  appartenenti  ad  un  cittadino  dello  Stato  d'invio   che
costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o
del suo carico, che sono stati trasportati in un  porto  e  ritrovati
sulla riva  o  in  prossimita'  di  essa  o  sulla  nave  in  avaria,
incagliata o naufragata.  Le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di
residenza dovranno informare al piu' presto il funzionario  consolare
dell'esistenza di tali oggetti. 
   7  -  Il  funzionario  consolare  ha  il  diritto   di   assistere
all'inchiesta  aperta   per   determinare   le   cause   dell'avaria,
dell'incaglio o del naufragio nella misura  in  cui  la  legislazione
dello Stato di residenza non vi si opponga.