(Convenzione - art. 57)
                             Articolo 57 
     Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo 
 
   1 - In caso di decesso o di scomparsa, a  bordo  della  nave,  del
comandante o di un membro dell'equipaggio di  una  nave  dello  Stato
d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario  consolare
hanno la competenza esclusiva per fare  l'inventario  degli  effetti,
dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto
o dallo scomparso, e per compiere tutti gli  atti  necessari  per  la
conservazione dei beni suddetti, e se del caso, per  la  liquidazione
della successione. 
   2 - Se il defunto o lo scomparso  era  cittadino  dello  Stato  di
residenza, il comandante o il suo sostituto redige al  momento  della
constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario  dei  beni,
di cui una copia conforme e' consegnata alle Autorita' dello Stato di
residenza. Queste hanno competenza esclusiva  a  compiere  tutti  gli
altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se  del
caso, della liquidazione della successione. 
   3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia  di
successione, di cui al presente articolo,  deve  agire  conformemente
alla legislazione dello Stato di residenza.