(Convenzione - art. 58)
                             Articolo 58 
                Disposizioni relative agli aeromobili 
 
   - Le disposizioni contenute  negli  articoli  da  52  a  56  della
presente Convenzione sono applicabili,  per  quanto  rilevanti,  agli
aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse  non  siano  in
contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato  di  residenza  o
con altre Convenzioni vigenti tra le due Parti Contraenti.