Articolo 58 Disposizioni relative agli aeromobili - Le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altre Convenzioni vigenti tra le due Parti Contraenti.