Articolo 59 Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari - I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informati e non si oppongano a tale esercizio.