(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
      Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari 
 
   - I funzionari consolari sono altresi'  autorizzati  a  esercitare
ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione
che: 
 
a) essa non sia in conflitto  con  la  legislazione  dello  Stato  di
   residenza; 
b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informati e non  si
   oppongano a tale esercizio.