(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
   Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze 
 
   1 - Al Ministero degli Affari  Esteri  dello  Stato  di  residenza
devono essere notificati: 
 
a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a
   tale  incarico,  la  loro  partenza  definitiva  dallo  Stato   di
   residenza o la cessazione delle  loro  funzioni  presso  l'Ufficio
   consolare, cosi' come ogni  altra  modifica  concernente  il  loro
   status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio
   consolare; 
b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale
   Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio  consolare
   e, se del caso, il fatto che  una  persona  diventi  membro  della
   famiglia o cessi di esserlo; 
c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale
   Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del
   loro servizio in tale qualita'; 
d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio
   consolare o del  personale  privato  nella  misura  in  cui  siano
   beneficiari di privilegi ed  immunita'  e  siano  residenti  nello
   Stato di residenza. 
 
   2 - Se possibile,  l'arrivo  e  la  partenza  definitiva  dovranno
essere notificati preventivamente.