(Convenzione - art. 61)
                             Articolo 61 
      Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 
 
   1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non
vi  si  opponga,  l'Ufficio  consolare  dello  Stato   d'invio   puo'
esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per  conto  di
uno Stato terzo. 
   2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della
Repubblica  Italiana  possono   esercitare   nel   territorio   della
Repubblica di Moldova funzioni consolati a favore dei cittadini degli
altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  che  non  abbiano  uffici
consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.