Articolo 61 Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Repubblica di Moldova funzioni consolati a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.