(Convenzione - art. 62)
                             Articolo 62 
         Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo 
 
   - Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di  residenza,
incaricare un Ufficio consolare istituito in  quest'ultimo  Stato  di
esercitare funzioni consolari in un terzo Stato a meno che  lo  Stato
di residenza non vi si opponga.