(Convenzione - art. 63)
                             Articolo 63 
   Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita' 
 
   1 - Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 37, 48,  49,  50,  51,
52, 53 e 58  della  presente  Convenzione  si  applicano  all'Ufficio
consolare diretto da un funzionario consolare  onorario,  inoltre  le
agevolazioni, i privilegi e le immunita'  di  tali  Uffici  consolari
sono regolate  dagli  articoli,  64,  65,  66  e  67  della  presente
Convenzione. 
   2 - Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si  applicano  ai
funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi  e
le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati  dagli
articoli, 68, 69, 70, 71 e 72. 
   3 - I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione
non  sono  concessi  ai  membri  della  famiglia  di  un  funzionario
consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare  diretto
da un funzionario consolare onorario. 
   4 - Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici  consolari
situati in Stati diversi e diretti da funzionari consorati onorari e'
ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.