(Convenzione - art. 64)
                             Articolo 64 
                   Protezione dei locali consolari 
 
   Lo Stato di residenza ha l'obbligo di  adottare  tutte  le  misure
necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare,
diretto  da  un  funzionario  consolare  onorario,  da  intrusione  o
danneggiamento e  di  prevenire  che  la  tranquillita'  dell'Ufficio
consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.