Articolo 65 Esenzione fiscale dei locali consolari 1 - I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio e' il proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.