(Convenzione - art. 65)
                             Articolo 65 
               Esenzione fiscale dei locali consolari 
 
   1 - I locali consolari di  un  Ufficio  consolare  diretto  da  un
funzionario consolare onorario, dei quali  lo  Stato  d'invio  e'  il
proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta  e  tassa  di
qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle
tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 
   2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo  articolo  non
si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi  e
regolamenti dello Stato di residenza, siano  pagabili  dalla  persona
che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.