(Convenzione - art. 66)
                             Articolo 66 
       Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari 
 
   L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare  diretto  da  un
funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi  momento
ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e
documenti e, in particolare, dalla corrispondenza  privata  del  capo
dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui,  nonche'
dai materiali, libri o documenti relativi  alla  loro  professione  o
commercio.