(Convenzione - art. 67)
                             Articolo 67 
                   Esenzione dai diritti doganali 
 
   Lo  Stato  di  residenza,  in  conformita'  delle  sue   leggi   e
regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione  da  ogni
tassa, imposta doganale ed  altri  diritti  connessi,  diversi  dalle
spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi  analoghi,  sui
seguenti prodotti, purche'  siano  destinati  esclusivamente  all'uso
ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario  consolare
onorario:  stemmi,  bandiere,  insegne,   timbri,   sigilli,   libri,
materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da  ufficio  ed
articoli simili  forniti  da  o  su  richiesta  dello  Stato  d'invio
all'Ufficio consolare.