(Convenzione - art. 68)
                             Articolo 68 
                         Procedimenti penali 
 
   Se vengono istruiti  procedimenti  penali  contro  un  funzionario
consolare onorario, questi deve presentarsi davanti  alle  competenti
Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con  il
rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e,  eccetto  quando
e' agli arresti o in detenzione,  in  modo  da  intralciare  il  meno
possibile l'esercizio delle funzioni consolati. Quando  si  sia  resa
necessaria la detenzione di  un  funzionario  consolare  onorario,  i
procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.