(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 
 
   1 - I membri del personale diplomatico della missione  diplomatica
dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari  consolari
e gli impiegati consolari possono  essere  incaricati  dell'esercizio
temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso  in
cui il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare  le
proprie funzioni nonche' nel caso in cui sia vacante il posto di Capo
dell'Ufficio consolare. 
   2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio
consolare puo', a seguito di notifica della sua nomina alle Autorita'
competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e
beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione  in  attesa
che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un
nuovo Capo dell'Ufficio consolare. 
   3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica
dello Stato d'invio nello Stato di  residenza  designato  a  dirigere
temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma
1 del presente articolo, continua a  godere  dei  privilegi  e  delle
immunita' diplomatiche.