(Convenzione - art. 72)
                             Articolo 72 
                   Esenzione dai servizi personali 
 
   Lo Stato di residenza esenta i funzionari  consolari  onorari  dai
servizi personali e da tutti i pubblici servizi di  qualunque  natura
essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli  connessi  con  il
servizio obbligatorio,  contribuzioni  militari  ed  acquartieramento
presso privati.