(Convenzione - art. 73)
                             Articolo 73 
      Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza 
 
   1 - I funzionari consolari  che  sono  cittadini  dello  Stato  di
residenza o risiedono in detto Stato, a  meno  che  non  siano  stati
concessi  dallo  Stato  di  residenza  agevolazioni,   privilegi   ed
immunita' aggiuntivi, beneficiano dell'immunita' dalla  giurisdizione
e della inviolabilita' personale  soltanto  per  gli  atti  ufficiali
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni,  nonche'  dei  privilegi
previsti al comma 3 dell'articolo  22.  Per  quanto  concerne  questi
funzionari consolari, lo  Stato  di  residenza  osservera'  l'obbligo
previsto dall'articolo 20. Se procedimenti penali vengono  instaurati
contro i suddetti funzionari consolari,  tali  procedimenti  dovranno
essere condotti  in  modo  tale  da  intralciare  il  meno  possibile
l'esercizio delle funzioni consolari,  eccetto  il  caso  in  cui  la
persona interessata sia agli arresti o detenuta. 
   2 - Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono  cittadini  o
residenti permanenti nello Stato di residenza ed i membri delle  loro
famiglie, nonche' i membri delle famiglie degli  ufficiali  consolari
di cui al comma 1 di  questo  articolo,  godono  delle  agevolazioni,
privilegi ed immunita' soltanto in quanto concessi loro  dallo  Stato
di residenza. I membri  della  famiglia  di  un  membro  dell'Ufficio
consolare ed i membri del personale  privato  che  sono  essi  stessi
cittadini dello Stato di residenza  o  residenti  permanentemente  in
questo Stato, godono allo stesso modo delle  agevolazioni,  privilegi
ed immunita' solo in quanto concessi loro dallo Stato  di  residenza.
Quest'ultimo comunque esercita la sua giurisdizione su queste persone
in maniera tale da non  ostacolare  indebitamente  l'esercizio  delle
funzioni dell'Ufficio consolare.