(Convenzione - art. 77)
                             Articolo 77 
            Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 
 
   1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti
di  ratifica  saranno  scambiati   prima   possibile.   La   presente
Convenzione entrera' in vigore  il  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. 
   2  -  La  presente  Convenzione  restera'  in   vigore   a   tempo
indeterminato.  Ciascuna  Parte  Contraente  potra'  denunciarla   in
qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo  giorno  del
sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata  ricevuta
dall'altro Stato. 
   3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra  Parte  la
modifica, il completamento o l'integrazione di uno  o  piu'  articoli
della  presente  Convenzione.  La  modifica,   il   completamento   o
l'integrazione saranno oggetto  di  un  Protocollo  che  fara'  parte
integrante della presente Convenzione. 
   In  fede  di  che  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  la   presente
Convenzione ed apposto i propri sigilli. 
 
   Fatta a Roma il 23 febbraio 2000 
   In due originali,  ciascuno  nelle  lingue  italiana,  moldova  ed
inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza
di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. 
 
 
    

Per il Governo della                       Per il Governo della
Repubblica Italiana                        Repubblica di Moldova

    

              Parte di provvedimento in formato grafico