Articolo 77 Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'integrazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. La modifica, il completamento o l'integrazione saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli. Fatta a Roma il 23 febbraio 2000 In due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova Parte di provvedimento in formato grafico