(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                          Locali ed alloggi 
 
   1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e  in  tutte  le  forme
previste dalla legislazione dello Stato di residenza: 
 
a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra  forma
   giuridica,  terreni,  edifici,  parti  di  edifici  e   dipendenze
   necessari per la  sistemazione  ed  il  mantenimento  dell'Ufficio
   consolare o per la residenza dei membri dell'Ufficio consolare; 
b) costruire, per i  medesimi  fini,  edifici,  parti  di  edifici  e
   dipendenze sui terreni da esso acquisiti  in  conformita'  con  la
   lettera a) del presente comma; 
c) alienare i diritti o i beni di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
presente comma. 
 
   2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte
dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e
regolamenti,  dei  locali  necessari   all'Ufficio   consolare,   sia
assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo
Stato di residenza  deve  anche,  ove  occorra,  assistere  l'Ufficio
consolare a procurarsi alloggi adeguati per i suoi membri. 
   3 - Le disposizioni del presente articolo  non  esimono  lo  Stato
d'invio  dal  rispetto  dei   regolamenti   edilizi   e   urbanistici
applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.