Articolo 8 Locali ed alloggi 1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri dell'Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici e dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente comma; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, assistere l'Ufficio consolare a procurarsi alloggi adeguati per i suoi membri. 3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.