(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
               Esenzione fiscale dei locali consolari 
 
   1 - Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da  ogni
tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per  cio'  che
riguarda: 
 
a) l'acquisto  in  proprieta',  in  possesso  o  in   godimento,   la
   proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni  e
   di edifici, la costruzione e  la  manutenzione  di  edifici  o  la
   sistemazione dei terreni, destinati o che  servono  esclusivamente
   alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza
   del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; 
b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo  le
   disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza,
   di tutti  i  beni  mobili,  ivi  compresi  i  mezzi  di  trasporto
   destinati o che servono esclusivamente alle esigenze  di  servizio
   di un Ufficio consolare, rimanendo inteso  che  l'esenzione  dalle
   imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione
   o   esportazione   e'   oggetto   esclusivo   delle   disposizioni
   dell'articolo 28. 
 
   2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si
applica alle imposte e tasse accertate o percepite  in  rimunerazione
di servizi specifici resi. 
   3 - La specifica esenzione fiscale di cui al comma 1 del  presente
articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi  e
i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico  della  persona
che stipuli un contratto con  lo  Stato  d'invio  o  con  la  persona
incaricata di agire per conto di tale Stato.