(Accordo-art. 100)
                            ARTICOLO 100 
                              Trasporti 
 
  1  Parallelamente  alle  disposizioni  dell'articolo   58   e   del
protocollo  n  6  del  presente  accordo,  le  Parti   sviluppano   e
intensificano  la  cooperazione  nel  settore   dei   trasporti   per
consentire alla Croazia di 
  -  ristrutturare  ed  ammodernare  i  trasporti   e   le   relative
infrastrutture, 
  - migliorare la  circolazione  dei  viaggiatori  e  delle  merci  e
l'accesso  al  mercato  dei   trasporti   eliminando   gli   ostacoli
amministrativi, tecnici e di altro tipo, 
  - applicare norme operative  analoghe  a  quelle  in  vigore  nella
Comunita', 
  -  sviluppare  un  sistema  di  trasporto  compatibile  con  quello
comunitario e ad esso simile, 
  - migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti  e  ridurre  gli
effetti nocivi e l'inquinamento 
  2 I settori di cooperazione prioritari sono 
  -  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   stradali,   ferroviarie,
aeroportuali, portuali e di navigazione interna, nonche' degli  altri
grandi assi d'interesse comune, e  dei  collegamenti  transeuropei  e
paneuropei, 
  - la gestione delle ferrovie e degli  aeroporti,  anche  attraverso
un'adeguata cooperazione tra le competenti autorita' nazionali, 
  - il trasporto  stradale,  compresi  pedaggi  e  altri  oneri,  gli
aspetti sociali e quelli ambientali, 
  - il trasporto combinato strada-ferrovia, 
  -  l'armonizzazione  delle  statistiche   relative   al   trasporto
internazionale, 
  - l'ammodernamento delle attrezzature  tecniche  di  trasporto  per
conformarsi alle  norme  comunitarie,  e  l'assistenza  per  ottenere
finanziamenti  a  tal  fine,  segnatamente  per  quanto  riguarda  il
trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo, 
  - la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni, 
  - l'adozione di politiche dei trasporti  coordinate  e  compatibili
con quelle in vigore nella Comunita'