(Accordo-art. 104)
                            ARTICOLO 104 
 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico 
 
  1 Le Parti promuovono  la  cooperazione  bilaterale  a  livello  di
ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST)  a  vantaggio
di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili,  prevedendo  un
accesso  adeguato  ai  rispettivi  programmi  e  mantenendo   livelli
adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale (DPI) 
  2 La cooperazione riguarda 
  - scambi di informazioni  in  campo  scientifico  e  tecnologico  e
l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche, 
  - attivita' comuni di ricerca e sviluppo tecnologico, 
  - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per  scienziati,
ricercatori e specialisti delle due Parti impegnati in  attivita'  di
ricerca e sviluppo tecnologico 
  3 Una  siffatta  cooperazione  si  basa  su  intese  specifiche  da
negoziare e concludere secondo  le  procedure  adottate  da  ciascuna
delle Parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia
di DPI