(Accordo-art. 107)
                            ARTICOLO 107 
 
  L'assistenza  finanziaria,   sotto   forma   di   sovvenzioni,   e'
disciplinata  dalle  misure   operative   previste   dal   pertinente
regolamento  del  Consiglio  nell'ambito  di  un  quadro   indicativo
pluriennale definito dalla Comunita' in seguito a  consultazioni  con
la Croazia 
  L'assistenza, sotto forma  di  aiuti  per  il  potenziamento  delle
istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire  alle
riforme democratica, economica  e  istituzionale  della  Croazia,  in
linea  con  il  processo  di  stabilizzazione   e   di   associazione
L'assistenza  finanziaria  puo'  riguardare  tutti   i   settori   di
armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione  del
presente  accordo,  compresi  giustizia  e  affari  interni   Occorre
vegliare  a  che  vengano  completamente  realizzati  i  progetti  di
infrastrutture di interesse comune individuati nel protocollo n 6