(Accordo-art. 108)
                            ARTICOLO 108 
 
  Su richiesta della Croazia e in casi eccezionali, la Comunita' puo'
valutare,   in   coordinamento   con   le   istituzioni   finanziarie
internazionali, la possibilita' di concedere, in  via  straordinaria,
un'assistenza macrofinanziaria a  determinate  condizioni  e  tenendo
conto delle risorse finanziarie globali disponibili