(Accordo-art. 109)
                            ARTICOLO 109 
 
  Per consentire un impiego ottimale delle  risorse  disponibili,  le
Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in
stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli
Stati  membri,  i  paesi   terzi   e   le   istituzioni   finanziarie
internazionali 
  A  tal  fine,  le  parti  procedono  ad  uno  scambio  regolare  di
informazioni su tutte le fonti di assistenza