(Accordo-art. 111)
                            ARTICOLO 111 
 
  1 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da
un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione  europea  e  da  membri
della Commissione delle Comunita' europee e,  dall'altro,  da  membri
del governo della Croazia 
  2 Il consiglio di  stabilizzazione  e  di  associazione  adotta  il
proprio regolamento interno 
  3 I membri del  consiglio  di  stabilizzazione  e  di  associazione
possono farsi rappresentare, in  base  alle  condizioni  previste  al
riguardo dal regolamento interno 
  4 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a
turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da  un
rappresentante della Croazia in base alle  disposizioni  previste  al
riguardo dal suo regolamento interno 
  5 Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste  di
osservatore,  ai  lavori  del  consiglio  di  stabilizzazione  e   di
associazione