(Accordo-art. 112)
                            ARTICOLO 112 
 
  Ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  dell'accordo,  il
consiglio di stabilizzazione  e  di  associazione  ha  il  potere  di
prendere decisioni all'interno del campo d'azione  dell'accordo,  nei
casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni  sono  vincolanti
per  le  Parti,  che  adottano  le  misure  necessarie  per  la  loro
attuazione Il consiglio di stabilizzazione  e  di  associazione  puo'
formulare altresi' adeguate raccomandazioni Esso elabora decisioni  e
raccomandazioni previo accordo tra le Parti