(Accordo-art. 114)
                            ARTICOLO 114 
 
  1   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni,   il   consiglio    di
stabilizzazione e di associazione e'  assistito  da  un  comitato  di
stabilizzazione  e  di  associazione  composto,  da   un   lato,   da
rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da  rappresentanti
della  Commissione  delle  Comunita'  europee   e,   dall'altro,   da
rappresentanti della Croazia 
  2 Il regolamento interno del  consiglio  di  stabilizzazione  e  di
associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione  e
di associazione, tra cui figura la preparazione  delle  riunioni  del
consiglio di stabilizzazione e di associazione,  e  le  modalita'  di
funzionamento del comitato 
  3 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione  puo'  delegare
al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni  suoi  poteri
In questi casi, il comitato  di  stabilizzazione  e  di  associazione
adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112