(Accordo-art. 118)
                            ARTICOLO 118 
 
  L'accordo  non  impedisce  ad  una  Parte  contraente  di  adottare
qualsiasi misura 
  a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione  di  informazioni
contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza, 
  b) inerente alla produzione o al commercio  di  armi,  munizioni  o
materiale bellico o alla ricerca, allo  sviluppo  e  alla  produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non
alterino  le  condizioni  di  concorrenza  rispetto  a  prodotti  non
destinati ad uso specificamente militare, 
  c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in  caso  di  gravi
disordini interni che compromettano il  mantenimento  della  legge  e
dell'ordine, in tempo di  guerra  o  in  periodi  di  gravi  tensioni
internazionali che possano sfociare in  una  guerra  o  ai  fini  del
rispetto di impegni assunti per il mantenimento della  pace  e  della
sicurezza internazionale