(Accordo-art. 12)
ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo
                di stabilizzazione e di associazione 
 
  Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati  con
il  paese  o  i  paesi  che  hanno  gia'  firmato   un   accordo   di
stabilizzazione e di associazione al fine di  concludere  convenzioni
bilaterali  sulla  cooperazione  regionale,  volte  ad  estendere  la
portata della cooperazione tra i paesi interessati 
  Gli elementi principali di tali convenzioni sono 
  - il dialogo politico, 
  - l'instaurazione di una zona di libero scambio  tra  le  parti  in
conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC, 
  - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori,
stabilimento,  prestazione   di   servizi,   pagamenti   correnti   e
circolazione dei capitali,  nonche'  altre  politiche  relative  alla
circolazione delle persone, ad un livello equivalente  a  quello  del
presente accordo, 
  -  disposizioni  relative  alla  cooperazione  in  altri   settori,
contemplati o meno dal presente accordo, in particolare  nel  settori
della giustizia e degli affari interni 
  All'occorrenza, tali convenzioni  contengono  disposizioni  per  la
creazione dei necessari meccanismi istituzionali 
  Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata
in vigore del presente accordo  La  disponibilita'  della  Croazia  a
concludere  siffatte  convenzioni  costituisce  un  presupposto   per
l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea